Sez. L, Sentenza n. 2863 del 11/04/1988 (Rv. 458458 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO - MANCANZA DI VINCOLO GERARCHICO O DISCIPLINARE - ART. 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LAVORI DI FACCHINAGGIO SVOLTI TRAMITE ORGANISMI ASSOCIATI - IRRILEVANZA - INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ NELLA FIGURA DEL FACCHINO LIBERO ESERCENTE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO - MANCANZA DI VINCOLO GERARCHICO O DISCIPLINARE - ART. 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LAVORI DI FACCHINAGGIO SVOLTI TRAMITE ORGANISMI ASSOCIATI - IRRILEVANZA - INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ NELLA FIGURA DEL FACCHINO LIBERO ESERCENTE - CONSEGUENZE.*
Per l'attività di facchinaggio, che si svolga senza vincolo gerarchico o disciplinare e pertanto in regime, non di rapporto di lavoro subordinato, bensì di contratto d'opera, non può trovare applicazione l'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960 che vieta l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro, neppure nell'ipotesi in cui i lavori di facchinaggio siano eseguiti da facchini operanti per il tramite di organismi associati come le cooperative, le carovane od altre associazioni similari. Invece deve, in tale ipotesi, ravvisarsi la figura del "facchino libero esercente" la cui attività - soggetta all'Obbligo di iscrizione di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931 - è disciplinata dalle Disposizioni della legge n. 407 del 1955, fatte salve espressamente dall'art. 5 lettera G) della citata legge n. 1369. (V 7505/83, mass n 432109; (Conf 1663/85, mass n 439637).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 121 CORTE COST., Legge 03/05/1955 num. 407 art. 1, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)