Sez. 3, Sentenza n. 8315 del 25/07/1991 (Rv. 473314 - 01)
Locazione - Riparazioni - A carico del conduttore - In genere | Danno subito da un terzo per la mancata esecuzione da parte del conduttore delle riparazioni di piccola manutenzione a suo carico - Azione di risarcimento proposta dal terzo - Legittimazione passiva del proprietario ed, in via concorrente, del conduttore - Sussistenza.
Locazione - Riparazioni - A carico del conduttore - In genere
Legittimato passivo all'azione di risarcimento proposta da un terzo che abbia subito un danno derivante dalla mancata esecuzione, da parte del conduttore, delle riparazioni di piccola manutenzione poste a suo carico dall'art. 1576 comma primo cod. civ. è non soltanto il proprietario dell'immobile locato (salva la facoltà di rivalsa nei confronti del conduttore) ma anche, in via concorrente, il conduttore, custode della cosa locata ed obbligato in via definitiva a subire tutte le conseguenze di natura risarcitoria derivanti dalla sua condotta omissiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)