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Sez. 2, Sentenza n. 740 del 26/04/1965 (Rv. 311393 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - OMESSA INSERZIONE NEL FASCICOLO DI UN DOCUMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1965-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311393-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - OMESSA INSERZIONE NEL FASCICOLO DI UN DOCUMENTO - IRRILEVANZA.*

La sanzione di improcedibilita dell'appello, ai sensi del secondo comma dell'art. 348 cod.proc.civ., e stabilita per il caso in cui l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, e non per la mancata inserzione nel fascicolo di un documento gia prodotto in primo grado. Quest'ultima situazione attiene, invece, alla prova delle domande e delle eccezioni riproposte nel secondo grado del giudizio e percio deve essere valutata nella decisione, e non nella fase pregiudiziale del procedimento. (Conf. 3590/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)