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Sez. 2, Sentenza n. 680 del 14/02/1977 (Rv. 384255 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONTENUTO NECESSARIO - DOCUMENTO PRODOTTO IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384255-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONTENUTO NECESSARIO - DOCUMENTO PRODOTTO IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

L'adempimento dell'Onere imposto dall'art 348 capoverso cod proc civ all'appellante, a pena di improcedibilita, consiste nel depositare (e restituire per la fase collegiale) il fascicolo del grado di appello che deve contenere la citazione (di appello), la relativa procura e la copia della sentenza appellata, in quanto la produzione di tali Atti, completata dalla necessaria acquisizione, a cura del cancelliere, del fascicolo d'ufficio di primo grado, e necessario e sufficiente al fine di consentire al giudice d'appello di controllare la fondatezza dei motivi di gravame. Pertanto, resta fuori da tale previsione normativa la mancata inserzione nel fascicolo d'appello di un documento gia prodotto in primo grado, poiche tale situazione attiene unicamente alla prova delle domande e delle eccezioni riproposte nel secondo grado di giudizio, ed assume Rilevanza quindi ai soli fini della decisione del merito, non gia ai fini della procedibilita dell'appello. (V 1624/71, mass n 352050; (V 296/67, mass n 326110; (V 740/65, mass n 311393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)