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Sez. 1, Sentenza n. 314 del 09/02/1989 Cc. (dep. 15/03/1989) Rv. 180765 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUTATO SCARCERATO PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE DAL G.I. - RINVIO A GIUDIZIO DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - CONTESTUALE EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180765-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUTATO SCARCERATO PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE DAL G.I. - RINVIO A GIUDIZIO DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - CONTESTUALE EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La Sezione istruttoria, investita dell'appello avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice istruttore è legittimata, ove ritenga di pronunciare il rinvio a giudizio dell'imputato prosciolto, ad emettere mandato di cattura anche quando l'imputato sia stato scarcerato per decorso dei termini di custodia cautelare nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 272 cod. proc. pen.. (Conf mass n 168746; (Conf mass n 138716).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)