Sez. L, Sentenza n. 16636 del 14/06/2024 (Rv. 671307-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') | Decadenza ex art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 - Illegittimità - Risarcimento del danno - Spettanza - Formale offerta di prestazione lavorativa - Necessità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA')
In caso di illegittimità del provvedimento di decadenza per lo svolgimento di attività incompatibili con il pubblico impiego, emesso ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, al lavoratore spetta il risarcimento del danno, non essendo necessaria, a fini costitutivi del diritto, una formale offerta di prestazione lavorativa.
DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)