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Sez. L, Sentenza n. 18608 del 21/08/2009 (Rv. 609810 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Incompatibilità dei pubblici dipendenti - Disciplina di cui agli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957 - Diffida a cessare lo stato di incompatibilità entro 15 giorni - Conseguenze - Mancata ottemperanza - Decadenza dal posto di lavoro - Ottemperanza - Sottoposizione a procedimento disciplinare - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609810-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)

In materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevista dagli att. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, - applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonchè ai dipendenti degli enti locali, in virtù dell'abrogazione, da parte dell'art. 64 della legge n. 142 del 1990, dell'art. 241 del r.d. n. 393 del 1934 - prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponbilità che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 63, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)