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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018 (Rv. 651448 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Giudizio di cassazione - Costituzione tardiva delle parti e partecipazione al giudizio - Procedimento in camera di consiglio - Deposito della sola procura speciale in prossimità dell’udienza - Conseguenze - Inammissibilità della costituzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651448-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)