Sez. 5, Sentenza n. 22548 del 26/10/2007 (Rv. 601157 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Audizione delle parti - Presupposti - Costituzione delle parti - Necessità - Sussistenza - Comparizione dell'avvocato munito di procura speciale - Insufficienza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Nel procedimento camerale disciplinato dall'art. 375 cod. proc. civ., non essendo prevista la fase della discussione orale stabilita per l'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza dall'art. 379, primo comma, cod. proc. civ., non è ammissibile la costituzione tardiva mediante deposito di procura speciale, sia perchè tale atto è preordinato al solo fine di consentire alle stesse di partecipare a detta fase del giudizio di legittimità (come si evince dal primo comma, secondo capoverso, dell'art. 370 cod. proc. civ.), sia per le espressioni letterali usate dal legislatore nell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile "ratione temporis") da cui si evince che la facoltà delle parti di interloquire sulle conclusioni del P.M., presentando memorie, e poi di essere sentite, presuppone che sussista il loro diritto a ricevere la comunicazione delle predette conclusioni, e che cioè si siano costituite secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ., e ciò in funzione del rito camerale, la cui struttura semplificata è volta a realizzare il preminente interesse pubblico, di rilievo costituzionale, alla speditezza della definizione dei ricorsi che possono essere celermente decisi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)