Sez. 1, Sentenza n. 263 del 17/07/1957 (Rv. 881277 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE - MORTE DI UNO DEI DUE SOCI - APPLICABILITÀ DELLE NORME GENERALI.
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE - MORTE DI UNO DEI DUE SOCI - APPLICABILITÀ DELLE NORME GENERALI.
L'art. 2284 cod.civ. per il quale, nella società di persone, la morte di un socio dà agli eredi il solo diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità dell'art. 2289 trova applicazione in tutti i casi di morte di un socio e cioè anche quando la società sia di due soli soci. Anche in tale ipotesi lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data della morte e gli eredi non sono ammessi a chiedere lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, rientrando la facoltà di scioglimento nello esclusivo potere del socio superstite e non degli eredi, i quali possono soltanto aderire all'eventuale proposta di continuazione della società finché non sia scaduto il termine di cui all'art.2272 n. 4 cod.civ. che corre parallelo a quello di cui all'art. 2289 ult. Comma per la liquidazione della singola quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)