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Sez. 1, Sentenza n. 936 del 16/02/1981 (Rv. 411460 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO - SOCIETA COMPOSTA DI DUE SOLI SOCI - DISCIPLINA EX ART 2284 COD CIV - APPLICABILITA - CONTRASTO DI TALE DISCIPLINA CON L'ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411460-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO - SOCIETA COMPOSTA DI DUE SOLI SOCI - DISCIPLINA EX ART 2284 COD CIV - APPLICABILITA - CONTRASTO DI TALE DISCIPLINA CON L'ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*

L'art 2284 cod civ - che, per le societa di persone, nell'ipotesi di morte di un socio, attribuisce agli eredi dello stesso il diritto alla liquidazione della quota secondo le modalita stabilite nel successivo art 2289, salvo che gli altri soci preferiscano sciogliere la societa - trova applicazione in tutti i casi di morte di un socio, anche quando la societa sia composta da due soli soci, poiche pure in tale situazione, a fronte del suindicato diritto degli eredi alla liquidazione della quota, ed in posizione prevalente rispetto ad esso, si configura il potere (diritto potestativo) dell'unico socio superstite di optare per lo scioglimento della societa, il quale deve essere esercitato entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio defunto, in correlazione con gli analoghi termini fissati dall'art 2289 citato e dall'art 2272 n 4 cod civ, rispettivamente, per il soddisfacimento del diritto alla liquidazione della quota sopra menzionato e per l'Estinzione della societa conseguente al venir meno della pluralita dei soci ed alla mancata ricostituzione della stessa. Tale disciplina dell'art 2284 cod civ non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza ex art 3 Costituzione perche la diversita degli effetti giuridici per gli eredi del socio defunto si ricollega ad una diversita di presupposti che i soci attributari del citato diritto potestativo hanno il potere di determinare. (V 3869/68, mass n 337340; (V 174/61, mass n 881181; (V 263/57, mass n 881277; (V 2164/56, mass n 881182; (contra 1278/74, mass n 369346).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2272 com. 4, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)