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Sez. 2, Sentenza n. 1996 del 22/07/1966 (Rv. 323874 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - ALIENAZIONE DI QUOTA DI UN BENE COMPRESO NELLA COMUNIONE - LEGITTIMAZIONE ORDINARIA DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE IN VIA SURROGATORIA - SUSSISTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO FRA TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE COMPRESO L'ALIENANTE.*
Stato
decisa il 1966-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323874-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - ALIENAZIONE DI QUOTA DI UN BENE COMPRESO NELLA COMUNIONE - LEGITTIMAZIONE ORDINARIA DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE IN VIA SURROGATORIA - SUSSISTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO FRA TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE COMPRESO L'ALIENANTE.*

Posto che l'alienazione di una o piu quote di un bene concreto da parte di alcuni coeredi e sospensivamente condizionata a che le quote vendute vengano poi incluse, in Sede di divisione ereditarie, nelle porzioni attribuite agli alienati, un'Azione degli acquirenti per la divisione di quel singolo bene, perdurando la comunione ereditaria, e del tutto improponibile. Ben diverso e il caso in cui gli stessi acquirenti, agendo in surrogatoria dei coeredi alienati, chiedano lo scioglimento dell'intera comunione ereditaria, salvo poi, ad invocare gli effetti della compravendita con riguardo ai beni che saranno attribuiti ai loro danti causa. Anche in questo caso, l'Azione di divisione ereditaria, esercitata in via surrogatoria deve, peraltro, essere esperita nel contraddittorio di tutti i partecipanti alla comunione, compresi i danti causa degli attori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1542, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 2900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)