Sez. 3, Sentenza n. 752 del 06/04/1971 Ud. (dep. 10/07/1971) Rv. 118792 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - STATO PATOLOGICO CHE ALTERI I PROCESSI INTELLETTIVI O DELLA VOLONTA - NECESSITA - ANOMALIE DELLA PERSONALITA O DEL CARATTERE - VIZIO DI MENTE - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - STATO PATOLOGICO CHE ALTERI I PROCESSI INTELLETTIVI O DELLA VOLONTA - NECESSITA - ANOMALIE DELLA PERSONALITA O DEL CARATTERE - VIZIO DI MENTE - ESCLUSIONE.*
Perche il vizio di mente, secondo gli artt 88 e 89 cod pen assuma Rilevanza ai fini della imputabilita, deve sempre dipendere da una infermita, da uno stato patologico, cioe, che alteri i processi intellettivi o quelli della volonta, in modo tale da scemare grandemente o da annullare la capacita di intendere o di volerè ogni altra anomalia, non dipendente da infermita, riguarda soltanto la sfera della personalita e del carattere del soggetto ed e, pertanto, estranea alla suddetta nozione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)