Sez. 1, Sentenza n. 7925 del 15/04/2005 (Rv. 582191 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Titolarità di poteri di controllo - Controllo di carattere tecnico - Necessità - Conseguenze - Componente di commissione elettorale circondariale - Ineleggibilità a consigliere comunale - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Il potere di controllo, per costituire causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 n. 5 del d.lgs. n. 267 del 2000, deve essere tecnico e deve svolgersi sull'amministrazione dell'ente, da parte del candidato, in via esclusiva o prevalente, così da incidere sulla formazione dell'attività amministrativa; non integra, quindi, tale situazione l'appartenenza ad un organo come la commissione elettorale circondariale, cui è demandato di controllare la legittimità dell'esercizio sindacale delle funzioni di ufficiale elettorale, ovvero di quelle relative alla formazione e tenuta delle liste elettorali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)