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Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 27/05/1988 (Rv. 458913 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTI DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - NUOVE RAGIONI DI NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458913-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTI DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - NUOVE RAGIONI DI NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Con il ricorso alla commissione tributaria centrale, il contribuente non può per la prima volta prospettare nuove ragioni di nullità dell'avviso d'accertamento (nella specie, sotto il profilo della mancata autorizzazione delle verifiche ed ispezioni su cui era fondato), diverse da quelle fatte valere davanti alle commissioni di primo grado, dato che le controversie tributarie non si sottraggono al principio generale del divieto di "ius novorum" in fase di impugnazione, restando quindi esclusa, tanto con l'appello alla commissione di secondo grado, quanto con detto ricorso alla commissione centrale, la facoltà di introdurre ulteriori temi d'indagine e di decisione. (V 4835/83, mass n 429724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)