Sez. 1, Sentenza n. 4835 del 14/07/1983 (Rv. 429724 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELLA IMPUGNAZIONE - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELLA IMPUGNAZIONE - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Nel giudizio di secondo grado dinanzi alle commissioni tributarie sono applicabili, in quanto compatibili, i principi generali previsti dal codice di rito per l'appello, fra i quali quello del divieto di domande nuove, posto dall'art. 345 cod. proc. civ., con la conseguenza che il contribuente non può introdurre un tema di indagine e di decisione diverso da quello delineato nel ricorso introduttivo, né prospettare altre ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni prima non dedotti. Tale principio non può essere derogato per le difficoltà che il contribuente possa incontrare nella esatta ed immediata percezione delle questioni deducibili contro l'atto di imposizione o di iscrizione a ruolo, attesa la possibilità a lui riconosciuta di ampliare le proprie domande nel giudizio di primo grado, anche in relazione alle deduzioni svolte ed agli Atti depositati dall'ufficio impositore. (V 1210/78, mass n 390567, sulla prima parte; (V 2292/74, mass n 370684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)