Sez. 1, Ordinanza n. 3404 del 10/06/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211151 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Potere d'impugnazione - Collegamento con le funzioni esercitate dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare - Fattispecie.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Gli artt. 51 e 570 cod. proc. pen., 2 e 70 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 valgono a costituire un sistema per il quale il potere di impugnazione del pubblico ministero è collegato alle funzioni esercitate in via permanente dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnarsi; e le deroghe a tale criterio dettate dagli artt. 570, comma terzo, e 311, comma primo, cod. proc. pen. costituiscono eccezioni non suscettibili di estensione analogica. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto da procuratore distrettuale antimafia avverso decisione della Corte d'appello su dichiarazione di ricusazione da lui stesso presentata nei confronti di presidente di corte d'assise; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, per carenza di legittimazione del ricorrente, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza che l'organo della pubblica accusa fosse parte nel procedimento incidentale instaurato con la dichiarazione di ricusazione e che avesse interesse a veder accolta la dichiarazione stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)