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Sez. 1, Sentenza n. 571 del 28/01/1997 Cc. (dep. 06/03/1997) Rv. 206977 - 01

PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - IN GENERE | Competenza del pubblico ministero - Carattere derivato da quella del giudice - Legittimazione del pubblico ministero presso il tribunale militare ad impugnare una decisione della corte militare d'appello in materia di ricusazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206977-01

PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - IN GENERE

In applicazione del principio generale secondo cui la competenza degli uffici del pubblico ministero non è autonoma, ma derivante da quella del giudice presso il quale essi sono costituiti, deve escludersi che l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale militare sia legittimato ad impugnare una decisione adottata dalla corte militare d'appello in materia di ricusazione, anche quando quest'ultima sia stata a suo tempo proposta da detto ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 261 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 288, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)