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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27672 del 29/10/2019 (Rv. 655722 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Accise - Silenzio dell’Amministrazione finanziaria su istanza di riduzione acconti - Assenso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655722-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di accise, il comportamento omissivo dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza del contribuente di riduzione delle rate di acconto mensili non è qualificabile come silenzio – assenso, implicando detto istituto, siccome di natura eccezionale, un'espressa previsione di legge volta alla qualificazione giuridica della condotta, nella specie mancante, sicché l'affidamento che da esso consegue, in assenza di un espresso provvedimento, presuppone il consolidamento della pretesa originaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20, Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)