Sez. 5, Sentenza n. 4764 del 09/03/2004 (Rv. 570896 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Rendita catastale - Categoria e classe dell'immobile - Variazioni - Procedura di silenzio-assenso introdotta dal D.M. n. 701 del 1994 - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di catasto dei fabbricati, con l'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, è stata introdotta una procedura di silenzio - assenso in ordine alle dichiarazioni di variazione dello stato dell'immobile - prescritte dall'art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249), come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514 -, secondo la quale il dichiarante stesso propone la categoria, la classe e la relativa rendita catastale e la rendita proposta diviene definitiva ove l'ufficio tecnico erariale non provveda ad accertamenti entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione. Tale meccanismo di silenzio - assenso, tuttavia, dato il suo carattere eccezionale nei rapporti pubblicistici, non è suscettibile, in assenza di espressa previsione, di applicazione retroattiva, con la conseguenza che, anteriormente all'emanazione di detto decreto ministeriale, non era consentito al contribuente commisurare unilateralmente il tributo dovuto (nella fattispecie, ICI) sulla base della semplice presentazione della denuncia di variazione, in assenza di un formale provvedimento di classamento da parte dell'UTE.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 20, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/1948 num. 514 art. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)