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Sez. U, Sentenza n. 6067 del 01/06/1993 (Rv. 482595 - 01)

Avvocato e procuratore - Consiglio Nazionale Forense | Provvedimento - Motivazione su questioni di fatto - Obbligo - Inosservanza - Denuncia con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482595-01

Avvocato e procuratore - Consiglio Nazionale Forense

L'inosservanza, da parte del Consiglio Nazionale Forense, dell' obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)