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Sez. U, Sentenza n. 8589 del 05/09/1997 (Rv. 507591 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Provvedimenti - Motivazione su questioni di fatto - Obbligo - Inosservanza - Denunzia con ricorso alle Sezioni Unite - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507591-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L'inosservanza da parte del Consiglio Nazionale forense dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto, integra violazione di legge, denunziabile in Cassazione ai sensi dell'art. 56, comma terzo del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n, 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente e perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima, in raffronto con le risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)