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Sez. L, Sentenza n. 2646 del 02/04/1990 (Rv. 466333 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - DIRITTO ALL'EQUO PREMIO - CONDIZIONI - CONCESSIONE DEL BREVETTO - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO CONCERNENTE LA NULLITÀ DEL BREVETTO PER DIFETTO DEL REQUISITO DELLA NOVITÀ DELL'INVENZIONE - DEDUZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466333-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - DIRITTO ALL'EQUO PREMIO - CONDIZIONI - CONCESSIONE DEL BREVETTO - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO CONCERNENTE LA NULLITÀ DEL BREVETTO PER DIFETTO DEL REQUISITO DELLA NOVITÀ DELL'INVENZIONE - DEDUZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché la concessione del brevetto condiziona l'Esercizio del diritto del lavoratore, autore dell'invenzione, all'equo premio di cui all'art. 23 del R.d. n. 1127 del 1949, il datore di lavoro che, convenuto per il pagamento di tale premio, eccepisca di non esservi tenuto in ragione della nullità del brevetto per difetto del requisito della novità dell'invenzione, formula una mera difesa, consistente nella negazione di fatti costitutivi del diritto ex adverso vantato, e non già un'eccezione in senso proprio, con conseguente inapplicabilità delle preclusioni di cui allo art. 416 cod. proc. civ.. (V 329/79, mass n 396416).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)