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Sez. L, Sentenza n. 329 del 16/01/1979 (Rv. 396416 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - EQUO PREMIO PREVISTO DALL'ART 23 DEL RD N 1127 DEL 1939 - DIRITTO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396416-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - EQUO PREMIO PREVISTO DALL'ART 23 DEL RD N 1127 DEL 1939 - DIRITTO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

All'Esercizio del diritto all'equo premio previsto dall'art 23 del RD 29 giugno 1939 n 1127 - che consiste in una controprestazione straordinaria di carattere indennitario corrisposta una tantum per una prestazione straordinaria, costituita dal risultato inventivo non rientrante nell'attivita dovuta dal lavoratore - si applica la prescrizione decennale ordinaria prevista dall'art 2946 cod civ e non quella breve, prevista dall'art 2948, che si riferisce alle prestazioni periodiche inserite in una causa debendi continuativa. Tale prescrizione, il cui decorso non e sospeso in corso del rapporto di lavoro, inizia a decorrere dalla data della concessione del brevetto. (V 2214/68, mass n 334440; (V 2517/64, mass n 303769; (V 1547/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2590, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)