Sez. 3, Sentenza n. 225 del 23/01/1996 Cc. (dep. 17/02/1996) Rv. 205383 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Reati ex art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Autorizzazione in sanatoria - Esclusione dell'applicazione dell'ordine di rimessione in pristino - Possibilità - Condizioni.
Edilizia - In genere
La rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi costituisce una sanzione amministrativa esercitata dal giudice penale con un potere autonomo, che, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con tutta la disciplina e con il regime sanzionatorio stabiliti dalla normativa di riferimento. In detto sistema assumono rilevanza l'istituto generale della sanatoria e la sanzione reintegratoria reale della demolizione, che, al di là delle norme, soprattutto nel settore urbanistico, in cui è espressamente subentrata la rimessione in pristino, deve ritenersi configurata come misura ripristinatoria più estesa del suo semplice contenuto demolitorio cioè sostituita dalla rimessione in pristino. Pertanto, reso omogeneo il sistema sanzionatorio, avuto riguardo alle finalità di tutela dell'interesse sostanziale alla protezione del paesaggio, potendosi il reato ex art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431 configurare per la sola esecuzione di opere o attività senza l'autorizzazione ex art. 7 legge n. 1497 del 1939, l'autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace, escluderà l'applicazione di detto ordine da parte del giudice penale, tutte le volte in cui il suo rilascio elimina ogni "vulnus" al paesaggio in una visione sostanziale della sua protezione.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)