Sez. 3, Sentenza n. 12697 del 20/10/1998 Ud. (dep. 02/12/1998) Rv. 212419 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Autorizzazione paesaggistica rilasciata successivamente all'esecuzione dell'opera - Reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Estinzione - Esclusione - Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia ambientale l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori. In tale ultimo caso l'effetto del provvedimento postumo non è l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera realizzata. Infatti il ripristino è disposto con la sentenza di condanna, ma ha natura amministrativa e deve esser ordinato se, al momento della decisione, non è intervenuta sanatoria. Esso, fino alla completa attuazione, è revocabile in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)