Sez. 1, Sentenza n. 1567 del 28/05/1973 (Rv. 364388 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE - TITOLO COSTITUTIVO O INDICATIVO - CONTENUTO - ESTREMI NECESSARI - CLAUSOLE DI STILE - INEFFICACIA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE - TITOLO COSTITUTIVO O INDICATIVO - CONTENUTO - ESTREMI NECESSARI - CLAUSOLE DI STILE - INEFFICACIA.*
Il titolo costitutivo od indicativo di una servitu deve contenere tutti gli elementi Atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilita di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalita di Esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi. Sono inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano cioe generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitu attive e passive e cosi via. (nella specie, la Corte del merito ha qualificato come clausola di stile quella che menzionava, in un contratto di vendita, 'le servitu attive e passive esistentì. La SC ha respinto il ricorso alla stregua del principio di cui in massima). (Conf 576/71, mass n 350285).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)