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Sez. 3, Sentenza n. 549 del 03/03/1971 (Rv. 350243 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PUBBLICO MINISTERO - GIUDIZIO DI APPELLO - INTERVENTO OBBLIGATORIO - CONDIZIONI - NATURA DELLA CAUSA E DEL DIRITTO CONTROVERSO - RILEVANZA - RITO ORDINARIO O SPECIALE - IRRILEVANZA - CONTROVERSIA AGRARIA CON RITO SPECIALE - INTERVENTO DEL PM - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350243-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PUBBLICO MINISTERO - GIUDIZIO DI APPELLO - INTERVENTO OBBLIGATORIO - CONDIZIONI - NATURA DELLA CAUSA E DEL DIRITTO CONTROVERSO - RILEVANZA - RITO ORDINARIO O SPECIALE - IRRILEVANZA - CONTROVERSIA AGRARIA CON RITO SPECIALE - INTERVENTO DEL PM - ESCLUSIONE.*

L'intervento del PM, previsto dall'art 70, cod proc civ, a pena di nullita rilevabile di ufficio, nelle cause individuali di lavoro in grado di appello, e richiesto in relazione, non alla specialita del rito, ma alla natura della causa e del diritto controverso, sia, cioe, che la causa debba essere trattata col rito speciale, che col rito ordinario. Consegue che il suddetto intervento non e richiesto in cause aventi oggetto diverso da quello di lavoro (nella specie, nel giudizio svolgentesi col rito speciale del lavoro, in grado di appello, avente per oggetto una causa agraria di affitto). (Conf 772'68, mass n 332030).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)