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Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 11/05/1973 (Rv. 363839 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - IN GENERE - INTERVENTO DEL PM - MANCANZA - NULLITA - PROPOSIZIONE DELLA CONTROVERSIA CON IL RITO ORDINARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - IN GENERE - INTERVENTO DEL PM - MANCANZA - NULLITA - PROPOSIZIONE DELLA CONTROVERSIA CON IL RITO ORDINARIO - IRRILEVANZA.*

L'intervento del PM nelle controversie individuali di lavoro in grado di appello e prescritto dall'art 70 n 4 cod proc civ a pena di nullita, rilevabile di ufficio, non in relazione alla specialita del rito, bensi per la natura della causa e del diritto controverso. Pertanto il mancato intervento del PM nelle suddette controversie, in grado di appello, comporta la nullita del giudizio e della sentenza impugnata, anche quando la controversia sia stata proposta con il rito ordinario. (Conf 1931/71, mass n 352502; 549/71, mass n 350243; (Conf 2402/70, mass n 348645; 1885/70, mass n 347881; (contra 3157/69, mass n 343125).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 450, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)