Sez. 6, Sentenza n. 3400 del 30/10/1998 Cc. (dep. 27/01/1999) Rv. 212211 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sanzioni amministrative accessorie - Applicazione - Necessità - Sospensione della patente di guida - Poteri del giudice.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, ex art.444 primo comma cod. proc. pen., debbono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che dall'illecito contestato ed accertato conseguono di diritto, come la sospensione della patente di guida, in ordine alla cui durata il giudice di merito è tenuto a statuire secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Strada art. 210, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 210, Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Strada art. 219, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)