Sez. 6, Sentenza n. 47274 del 05/11/2015 Ud. (dep. 30/11/2015) Rv. 265352 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE | Soggetto in stato di arresti domiciliari - Allontanamento dal luogo di esecuzione della misura - Disciplina prevista per i lievi ritardi nel rientro in carcere - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE
In tema di evasione, non è applicabile a colui che si allontana dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un qualunque lasso di tempo la diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (art. 30 comma terzo, art. 30-ter comma sesto e art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali assenze di durata inferiore alle 12 ore sono irrilevanti o rilevanti solo in via disciplinare), poiché la misura degli arresti domiciliari presuppone un particolare affidamento nei confronti del beneficiario, ed è dunque congrua la scelta legislativa di punire qualunque tradimento della fiducia accordata all'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 6 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)