Sez. 1, Sentenza n. 44081 del 25/11/2010 Cc. (dep. 15/12/2010) Rv. 249061 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo ex art. 41 bis ord. penit. - Attribuzione del reclamo al tribunale di sorveglianza di Roma - Natura processuale della norma - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La norma dell'art. 41 bis, comma secondo quinquies, ord. penit., come introdotta dall'art. 2, comma venticinquesimo, lett. g), legge n. 94 del 2009, secondo cui competente a decidere sul reclamo avverso i provvedimenti in materia di regime detentivo differenziato è il tribunale di sorveglianza di Roma, ha natura processuale, e non è pertanto applicabile in relazione ai reclami depositati anteriormente alla sua entrata in vigore. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza). (Conf. Sez. I n. 44082/10, non massimata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)