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Sez. 1, Sentenza n. 10270 del 25/02/2010 Cc. (dep. 15/03/2010) Rv. 246784 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis L. n. 354 del 1975 - Reclami - Competenza territoriale introdotta dalla L. n. 94 del 2009 - Inapplicabilità ai reclami proposti anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa.
Stato
decisa il 2010-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246784-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di reclami avverso i provvedimenti di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento Penitenziario), la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, introdotta dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94 (che ha sostituito il comma secondo quinquies del predetto art. 41-bis), non si applica per i reclami proposti in epoca anteriore alla data dell'8 agosto 2009, in cui è entrata in vigore la nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)