Sez. 5 - , Ordinanza n. 34763 del 25/11/2022 (Rv. 666402 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Anagrafe ONLUS - Comunicazione di accoglimento o diniego di iscrizione - Notificazione nel domicilio fiscale - Notifica diretta alla persona fisica che rappresenta l'ente ex art. 145 c.p.c. - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del d.m. n. 266 del 2003 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del d.m. citato) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'amministrazione finanziaria - oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ex art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione ex art. 145 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 145, Decreto Legisl. 07/12/1997 num. 460 art. 11 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 18/07/2003 num. 266 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)