diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020 (Rv. 659556 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Avviso di accertamento - Notificazione nel domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 - Possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica ex art. 145 c.p.c. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659556-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purchè ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Decr. Legisl. Pres. 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)