Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/10/2001 (Rv. 549888 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione di terzo all'esecuzione e dell'esecutato per impignorabilità dei beni - Notificazione del relativo atto - Forma ex art 480 cod. proc.civ. - Nullità - Sussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
È nulla la notificazione della citazione per opposizione del terzo all'esecuzione forzata e di quella dell'esecutato per impignorabilità dei beni, eseguita nelle forme previste dall'art. 480 cod.proc.civ., in quanto il testuale riferimento, in esso contenuto, alle "opposizioni al precetto" indica che si tratta di una forma di notificazione speciale che serve a radicare la competenza territoriale limitatamente all'opposizione al precetto. Pertanto, la notifica degli atti sopracitati va effettuata con le forme statuite dall'art. 330 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)