Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 01/07/1998 (Rv. 516840 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Natura dell'opposizione - Mezzo di impugnazione - Conseguenze - Presenza nel giudizio di opposizione di tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza apposita - Necessità - Proposizione dell'opposizione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente - Validità - Esclusione - Contraddittorio - Non integrità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE
L'opposizione di terzo a norma dell'art. 404 primo comma cod. proc. civ., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta comporta il litisconsorzio necessario fra tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. Pertanto applicandosi all'opposizione di terzo, le disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione, non può considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)