Sez. 3, Sentenza n. 12120 del 23/05/2006 (Rv. 589586 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE | Produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma - Equivalenza a sottoscrizione da parte di chi ha compiuto la produzione - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE
In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga, come nella specie, ad opera della parte stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)