Sez. 3, Sentenza n. 13548 del 12/06/2006 (Rv. 590654 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE | Produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma della parte producente - Equivalenza a sottoscrizione di tale parte - Condizioni - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE
In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)