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Sez. 6, Sentenza n. 252 del 26/01/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 213657 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termini perentori per la trasmissione degli atti e per la decisione - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213657-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

I termini di cui all'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen. rispettivamente fissati per l'inoltro degli atti al tribunale del riesame e per la decisione sulla relativa istanza, sono autonomi, ed essendo entrambi perentori devono essere osservati l'uno indipendentemente dall'altro: non ha alcun rilievo, pertanto, in caso di mancato rispetto dell'uno o dell'altro, il fatto che la decisione "de libertate" sia comunque intervenuta entro il quindicesimo giorno dalla richiesta di riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)