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Sez. 2, Sentenza n. 6636 del 06/11/1998 Cc. (dep. 16/12/1998) Rv. 211965 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine complessivo di quindici giorni per la decisione dopo la presentazione della richiesta - Violazione - Conseguenze - Inefficacia della misura.
Stato
decisa il 1998-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211965-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La misura cautelare perde efficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., ove la decisione del tribunale della libertà non intervenga entro quindici giorni (di cui cinque per la trasmissione degli atti e dieci per il giudizio) dalla presentazione della richiesta di riesame. (V. Corte cost., sent. n. 232 del 1998; v. Cass., sez. un., 16 dicembre 1998, Alagni, in corso di deposito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)