Sez. 3, Ordinanza n. 20425 del 17/06/2026 (Rv. 678611-01)
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONI) | Trust a garanzia dei creditori del disponente - Cessione dei beni ai creditori, ex art. 1977 c.c. - Differenze. NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - In genere. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO - In genere.
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONI)
Il trust a garanzia dei creditori del disponente non è equiparabile ad una cessio bonorum, poiché nel contratto di cessione dei beni ai creditori, ex art. 1977 c.c., si realizza la segregazione del patrimonio ceduto a fronte delle iniziative dei creditori cessionari, che ne hanno l'amministrazione e vi trovano garanzia patrimoniale generica, mentre tale effetto non si realizza automaticamente con il trust, in quanto non è sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori attuali o futuri, dovendo il medesimo conferire agli stessi, mediante inequivoca manifestazione di volontà, il mandato a liquidare i suoi beni ed a soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione.
Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1979, Cod. Civ. art. 1980, Legge 16/10/1989 num. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)