Sez. 5, Sentenza n. 20580 del 24/10/2005 (Rv. 587098 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Cessione dei beni ai creditori - Atto di vendita di immobili stipulato dai creditori cessionari - INVIM - Pagamento - Obbligazione solidale del creditore cessionario - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Per effetto del negozio di cessione dei beni ai creditori (art. 1977 ss. cod. civ.), ai creditori cessionari spetta non solo l'amministrazione dei beni ceduti (art. 1979 cod. civ.), ma anche - sia pure nel quadro della liquidazione delle attività del cedente e del successivo riparto del ricavato - il potere di disporre, nel loro interesse, dei beni anzidetti. Ne consegue che, in tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), il creditore cessionario che stipuli, in tale qualità, un atto di vendita di beni immobili, proprio perché partecipa all'atto anche nel suo interesse, viene ad assumere - a differenza del soggetto che intervenga unicamente quale rappresentante volontario del venditore - la veste non solo formale, ma anche sostanziale di parte dell'atto di trasferimento, rimanendo, come tale, solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1979, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)