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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12665 del 23/05/2013 (Rv. 626638 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotti difettosi ex d.P.R. n. 224 del 1988 - Nesso di causalità - Sufficienza ai fini dell'affermazione di responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626638-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Colui il quale invoca la responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (applicabile "ratione temporis") non può limitarsi a provare il nesso di causa tra l'uso del prodotto ed il danno, ma deve provare in modo specifico il nesso di causa tra il difetto del prodotto ed il danno. (Nella specie, un motociclista aveva domandato nei confronti del fabbricante il risarcimento dei danni causati - a suo dire - dall'improvviso blocco di una ruota, provocato da un difetto di fabbricazione; il giudice di merito, rilevato come al momento del giudizio il mezzo era andato distrutto e non era possibile accertare l'esistenza del difetto aveva rigettato la domanda; la S.C. ha confermato tale decisione).

Riferimenti normativi: DPR 24/04/1988 num. 224 art. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)