Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013 (Rv. 626816 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotti difettosi ex d.P.R. n. 224 del 1988 (oggi, ex artt. da 114 a 126 del "codice del consumo") - Natura di responsabilità "presunta" (e non oggettiva) - Conseguenze in ordine alla prova del danno - Necessità di provare il collegamento causale tra difetto e danno - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 120 del cd. "codice del consumo") - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 224 art. 8, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)