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Sez. 2, Sentenza n. 2957 del 20/12/1966 (Rv. 325566 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1966-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325566-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CRITERI.*

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato occorre aver riguardo, piu che al nomen juris usato dalle parti, anche se espressamente enunciato in un atto scritto, alla effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto medesimo, nonche alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa. A tale riguardo, il criterio differenziatore fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, va rinvenuto nel fatto che, mentre nel primo l'oggetto della prestazione e l'opera, cioe il risultato della propria attivita organizzata, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione e rappresentato dall'energia lavoratrice che il prestatore di lavoro pone, contro corrispettivo, a disposizione del datore di lavoro ed esplica, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e secondo le direttive del medesimo. (Conf 1860/65; 1311/65; 1084/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)