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Sez. 3, Sentenza n. 3954 del 07/02/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 201985 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Impianto di depurazione - Inclemenza atmosferica - Sversamento di valori nell'ambiente - Invocabilità di caso fortuito o forza maggiore - Esclusione - Ragione - Sussistenza di responsabilità oggettiva - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201985-01

Acque

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non è consentito all'interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore, sì da escludere il nesso psichico tra azione ed evento, in relazione ad accadimenti naturali, quali l'inclemenza atmosferica, che possono e devono essere previsti attraverso la positiva adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di depurazione, atti ad evitare sversamenti di valori nell'ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto della energia. Questo dovere di speciale diligenza non va confuso con la cosiddetta responsabilità oggettiva, perché implica l'adozione di misure tecniche ed organizzative onde, evitare non qualsiasi inquinamento, ma solo quello che supera i limiti legali, considerati invalicabili nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)