Sez. L, Sentenza n. 2233 del 04/04/1980 (Rv. 405907 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA - 'TARIFFAZIONÈ - ATTIVITA RISERVATA AI FARMACISTI LAUREATI - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO DA PARTE DI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI NON LAUREATI NE ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE - LEGITTIMITA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA - 'TARIFFAZIONÈ - ATTIVITA RISERVATA AI FARMACISTI LAUREATI - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO DA PARTE DI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI NON LAUREATI NE ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE - LEGITTIMITA.*
L'attivita di 'tariffazioné non appartiene alla esclusiva Competenza professionale dei farmacisti laureati e puo essere svolta - quale attivita interna di controllo compiuta per conto degli enti mutualistici e dei farmacisti, nell'adempimento di un rapporto di lavoro subordinato, al fine di riscontrare la legittimita del rimborso da parte degli enti e degli sconti a carico dei farmacisti -, anche ai fini dell'applicabilita dell'art 2103 cod civ, da impiegati amministrativi non muniti del predetto titolo di studio ne iscritti all'albo professionale. (V 86/77, mass nn 393591 e 393592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 30/09/1938 num. 1706 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)