Sez. 3, Sentenza n. 3994 del 28/08/1978 (Rv. 393591 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INSTALLAZIONE DI UN'IMPALCATURA PER LAVORI EDILIZI - FURTI COMMESSI NEGLI APPARTAMENTI ADIACENTI - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE EDILE EX ART 2051 COD CIV - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA PER OMISSIONE - INSUSSISTENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INSTALLAZIONE DI UN'IMPALCATURA PER LAVORI EDILIZI - FURTI COMMESSI NEGLI APPARTAMENTI ADIACENTI - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE EDILE EX ART 2051 COD CIV - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA PER OMISSIONE - INSUSSISTENZA.*
L'installazione di un'impalcatura per lavori edilizi non comporta alcuna responsabilita per i furti commessi negli appartamenti a questa adiacenti ne ai sensi dell'art 2051 cod civ, in quanto la responsabilita per le cose in custodia e esclusa dal fatto illecito del terzo che si pone, rispetto alla vigilanza del possessore, come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento di danno, ne ai sensi dell'art 2043 cod civ, in quanto la responsabilita civile per omissione sorge solo in presenza di uno specifico Obbligo di attivarsi per proteggere i diritti dei terzi, derivante direttamente dalla legge o da uno specifico rapporto convenzionale, nella specie inesistente. (Conf 3722/76, mass n 382419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)