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Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 21/09/1990 (Rv. 469304 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - EFFETTI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PREVEDENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ABROGAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469304-01

COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - EFFETTI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PREVEDENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ABROGAZIONE.*

In tema di disciplina del commercio e con riguardo alle sanzioni amministrative, per le relative violazioni, la riserva assoluta di legge posta dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che rinforza la riserva relativa già desumibile dall'art. 23 cost.) comporta che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della detta legge, restano caducate le Disposizioni regolamentari (nella specie, d.m. 28 aprile 1976) che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 25, DM 28/04/1976, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)